Canna fumaria pericolosa e in violazione delle norme sulle distanze: deve essere demolita

Canna fumaria pericolosa e in violazione delle norme sulle distanze: deve essere demolita
07 Luglio 2021: Canna fumaria pericolosa e in violazione delle norme sulle distanze: deve essere demolita 07 Luglio 2021

IL CASO. Tizia agiva in giudizio avanti il Tribunale di Rieti, lamentando che la canna fumaria, realizzata sul tetto dell’edificio di proprietà di Caio e adiacente alla propria finestra, non rispettasse le distanze previste dalla normativa codicistica e comunale.

In particolare, il regolamento comunale in materia edilizia prevedeva che le canne fumarie dovessero essere costruite a una distanza minima di dieci metri da ogni finestra posta a quota uguale o superiore e dovessero superare di un metro l’altezza della finestra.

Caio, nel costituirsi in giudizio, rilevava che la predetta canna fumaria era sempre esistita ed era stata interessata solo da un intervento di manutenzione.

Il Tribunale adito rigettava le domande della ricorrente, osservando che il manufatto era pienamente conforme alla prescrizione urbanistiche comunali e alla disposizione di cui all’art. 890 c.c.

Tizia impugnava la decisione di primo grado avanti la Corte d’appello di Roma, che accoglieva il gravame.

Nello specifico, i giudici di secondo grado rilevavano che l’edificio oggetto di causa era coperto da due tetti posti a diverse altezze, dei quali quello che copriva l’abitazione di Caio era posto più in basso rispetto all’altro.

Concludevano, pertanto, che per verificare la conformità della canna fumaria alla normativa urbanistica comunale l’altezza da considerare fosse quella del tetto più alto (e cioè quello di copertura dell’abitazione di Tizia).

Conseguentemente, accertata la violazione della citata normativa, condannavano Caio a demolire il manufatto.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, Caio proponeva ricorso per cassazione per due motivi.

In particolare, con il primo motivo osservava che il manufatto era stato oggetto di ristrutturazioni, ma, essendo sempre esistito, non poteva essere qualificato quale nuova costruzione.

Con il secondo motivo, lamentava che i giudici d’appello avessero errato nel ritenere che l’altezza da considerare per valutare la conformità della canna fumaria fosse quella del tetto posto più in alto.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione con la ordinanza n. 15441/21, depositata il 3 giugno, ha dichiarato inammissibile il ricorso.

In relazione al primo motivo, la Suprema Corte ha osservato che per nuova costruzione deve intendersi qualsiasi modificazione di un manufatto (avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento) che ne comporti un aumento della volumetria, come era avvenuto nel caso di specie.

Quanto al secondo motivo, ha rilevato che le canne fumarie, ai sensi dell’art. 890 c.c., devono rispettare le distanze indicate dai regolamenti comunali e, in mancanza di questi, quelle necessarie ad assicurare la sicurezza e la salubrità.

Nel caso in esame, i giudici di legittimità hanno osservato che esisteva un regolamento comunale e, pertanto, la canna fumaria avrebbe dovuto essere posta alle distanze da esso prescritte.

Infine, la Suprema Corte, posto che la ratio dell’art. 890 c.c. è quella di evitare che fumi nocivi provenienti dalle canne fumarie invadano le abitazioni adiacenti, ha ritenuto che l’altezza da considerare ai fini della valutazione della conformità del manufatto oggetto di causa al regolamento edilizio comunale fosse quella del tetto posto a un’altezza maggiore, come correttamente argomentato dai giudici d’appello.

La Corte di Cassazione ha, quindi, concluso per la correttezza delle argomentazioni e conclusioni della sentenza impugnata.

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